ECOBONUS 65% - 50% per riqualificazione energetica
Sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) che proroga le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Confermata la detrazione Irpef e Ires per l’efficienza energetica nella misura del 65% o 50% con efficacia fino al 31 dicembre 2024.
Per coloro che scelgono di sostituire il vecchio condizionatore con un novo climatizzatore, di installare pannelli solari o di sostituire impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, sono previste detrazioni fiscali.
I contribuenti che eseguono interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, possono accedere ad una detrazione delle spese sostenute dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires), il cosiddetto Ecobonus.
L’importo da portare in detrazione dalle imposte varia in base alle caratteristiche dell’intervento e le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso.
La Legge di Bilancio 2022 abroga il Decreto 157/2021 (cosiddetto “antifrodi”). Viene così escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese a partire dal 1° gennaio 2022 per:
- opere in edilizia libera
- interventi di importo agevolabile (IVA inclusa) non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Importi massimi ammessi per tipologia di intervento
- Pannelli solari per la produzione di acqua calda: 60.000 euro.
- Caldaie a condensazione: 30.000 euro
- Pompe di calore ad alta efficienza: 30.000 euro
Documentazione da inviare all'ENEA
Documentazione da conservare
In caso di impianti di potenza utile nominale non superiore a 100 kW:
- Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).
- Ricevuta di invio tramite internet (con codice CPID) o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
- Asseverazione del costruttore della caldaia che attesti il rispetto dei requisiti di rendimento.
- Asseverazione del produttore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei requisiti, documento consegnato dalla ditta installatrice.
- Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
- Copia del bonifico di pagamento delle fatture che riporta la seguente causale: “Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione. Intervento previsto dall’art.1 comma 347 Legge n° 296/06, Legge Finanziaria 2007 e 2008. Fattura n° XXXX del giorno-mese-anno. Codice fiscale del beneficiario della detrazione. Il numero di Partita IVA/Codice Fiscale del soggetto a cui si è effettuato il bonifico (ditta installatrice).”
Se il richiedente è una persona fisica il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
- Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice, completa di note e allegati obbligatori per poter essere ritenuta valida come Relazione tecnica semplificata. (D.Lgs. 192/05 ss.mm.ii.)