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ATTENZIONE!! Serve ancora il Registro delle Apparecchiature? La verità sulla BANCA DATI F-Gas!

Banca dati F-Gas

Cosa è diventato obbligatorio nel 2020, oltre a tenere la mascherina? 😷

Hai mai sentito parlare in questi mesi della Banca Dati F-Gas? Se no, sarebbe meglio che continuassi a leggere questo articolo in quanto dal 17 gennaio 2020 sono entrati in vigore PESANTI SANZIONI per: 

  • IMPRESE
  • PERSONE FISICHE 
  • PROPRIETARI DI APPARECCHIATURE contenenti F-GAS

Giusto per farti capire di che sanzioni si parla:

Per quanto riguarda gli OPERATORI e per operatori si intendono i PROPRIETARI DELLE APPARECCHIATURE, potrebbero incorrere in sanzioni che vanno dai 5.000,00 € ai 100.000,00 € 😲😱

Facciamo un passo indietro, In base all’art. 2 del Regolamento CE n. 1516/20078 c’era l’obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature contenenti Gas Fluorurati.

Avevo infatti già scritto un blog a riguardo che puoi trovare qui 👉  http://Ecco tutto quello che DEVI sapere sulla DIFFERENZA fra il registro dell’apparecchiatura ed il libretto d’impianto. 

In base al D.P.R. 146/2018 Il registro dell’apparecchiatura è stato sostituito da una Banca Dati che deve essere compilata telematicamente dalle ditte di installazione e manutenzione.

DI COSA SI TRATTA ESATTAMENTE?

Intanto ti tranquillizzo sul fatto che la Banca Dati deve essere compilata telematicamente dalle ditte di installazione e manutenzione.

Però anche se la responsabilità dell’aggiornamento dei registri telematici è delle imprese e delle persone certificate Fgas, il mancato aggiornamento o tenuta del registro elettronico (Banca Dati)  da parte dell’operatore (cioè del proprietario dell’impianto) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 euro.

Quindi:

QUALI SONO LE SANZIONI PER GLI OPERATORI?

Ricordo che gli OPERATORI sono i PROPRIETARI DELLE APPARECCHIATURE.

  • L’Operatore che non ottempera agli OBBLIGHI DI CONTROLLO DELLE PERDITE SECODNO LE SCADENZE E LE MODALITA’ PREVISTE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 € a 15.000,00 € 
  •  Il proprietario delle apparecchiature che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, SENZA INDEBITO RITARDO E COMUNQUE NON OLTRE 5 GIORNI DALL’ACCERTAMENTO DELLA PERDITA STESSA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 € a 25.000,00 €.
  • L’Operatore che entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite  non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 € a 15.000,00 € .
  • Il proprietario delle apparecchiature che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato nell’attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distribuzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 € a 100.000,00 € 

QUALI SONO LE SANZIONI IN CAPO ALLE IMPRESE?

  • Le imprese CERTIFICATE o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche che NON INSERISCONO NELLA BANCA DATI le informazioni previste ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELL’INTERVENTO, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 € a 15.000,00 €
  • Le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività SENZA ESSERE IN POSSESSO DEL PERTINENTE CERTIFICATO O ATTESTATO sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 € a 100.000,00 €
  • I soggetti obbligati che NON EFFETTUANO L’ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 1.000,00 € 

RICAPITOLANDO:

Dal 17 gennaio 2020 Il registro dell’apparecchiatura è stato sostituito da una Banca Dati che deve essere compilata telematicamente dalle ditte di installazione e manutenzione.

sono entrati in vigore PESANTI SANZIONI per: 

  • IMPRESE
  • PERSONE FISICHE 
  • PROPRIETARI DI APPARECCHIATURE contenenti F-GAS

Ho indicato alcune delle violazioni contemplate dal Decreto Legislativo con riferimento agli obblighi connessi al Registro FGas e alla Banca Dati FGas di cui al  Puoi anche consultare il DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2019, n. 163  

Se hai dubbi o domande in merito, scrivimi subito nei commenti così che io possa aiutarti. 😉

 

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